La Regione Lombardia aveva previsto degli interventi economici a favore delle famiglie numerose prevedendo il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, ovvero, per gli extracomunitari, il possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.
Con la sentenza 4392 del 16 luglio scorso, il Tar lombardo ha ritenuto tale requisito illegittimo in quanto in contrasto con l’art 41 del TU immigrazione che prevede, in materia di fruizione delle prestazioni di assistenza sociale, l’equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno.
La misura sarebbe anche in contrasto con la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 306/2008 e n. 11/2009), secondo cui è irragionevole e in contrasto con il principio di eguaglianza, subordinare una prestazione di carattere economico assistenziale al possesso da parte dello straniero di un titolo di soggiorno il cui rilascio presuppone il godimento di un livello di reddito minimo, così determinando un corto circuito che rende del tutto inutile la misura di sostegno prevista.
La delibera deve dunque ammettere al beneficio anche gli stranieri in possesso del solo permesso di soggiorno della durata di almeno un anno.
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